Le etichette nel packaging cosmetico rappresentano il modo attraverso il quale le informazioni sul prodotto sono diffuse all’utilizzatore finale e pertanto devono essere composte in modo preciso e corretto, per garantire ai consumatori la possibilità di compiere una scelta consapevole, basata su un adeguato livello di informazione circa le caratteristiche, la composizione e la funzione del prodotto cosmetico.

Cosa deve indicare l’etichetta di un cosmetico?
Come cita l’articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009, in materia di etichette del packaging cosmetico:
i prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solamente se il contenitore e l’imballaggio recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:
- Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della Persona Responsabile; indicazioni che possono anche essere abbreviate, purché l’abbreviazione ne permetta l’identificazione in maniera chiara e univoca. Ricorda che in caso vengano indicati più indirizzi, quello presso il quale viene conservata la documentazione informativa sul prodotto deve essere messo in evidenza.
- Contenuto nominale della confezione espresso in peso o in volume.
- La data di durata minima; ovvero l’indicazione della data entra la quale, se stoccato in modo adeguato, il prodotto cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale;
- Le precauzioni particolari per l’impiego: questo vale soprattutto per i prodotti cosmetici di uso professionale. In caso fosse per qualche motivo impossibile riportarle sul contenitore o sull’imballaggio esterno, devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio.
- Il numero del lotto di fabbricazione, o comunque il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico. In caso di ridotte dimensioni dei cosmetici, questa indicazione può figurare solamente sull’imballaggio.
- La funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione.
- L’elenco degli ingredienti, preceduto dal termine «Ingredients».
Ulteriori disposizioni in materia di “data di durata minima”
La data di durata minima viene indicata in modo chiaro e si compone di mese/anno oppure giorno/mese/anno ed è preceduta dalla dicitura “Usare preferibilmente entro” .
Per i prodotti cosmetici per i quali è stata definita una data di durata minima superiore ai trenta mesi, non è obbligatoria l’indicazione, che viene sostituita dall’informazione relativa al PaO (Period After Opening), ovvero il periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.
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